Risarcimento in forma specifica e divieto di cessione del credito

Risarcimento in forma specifica e divieto di cessione del credito

MILANO – Spesso le Compagnie assicurative limitano contrattualmente, con apposite clausole inserite nelle polizze RcAuto, ai propri assicurati, in caso di sinistro, di recarsi presso il proprio carrozziere di fiducia e sottoscrivere la cessione di credito. Si tratta delle clausole: divieto di cessione del credito e risarcimento in forma specifica. Al riguardo l’Ivass ha preso posizione con la comunicazione del 24 luglio 2017, indirizzata alle Imprese di Assicurazione.

 

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L’Istituto di Vigilanza ha ribadito che le clausole della cessione del credito e del risarcimento in forma specifica potrebbero risultare vessatorie per gli assicurati, perché possono generare uno squilibrio tra le parti, limitando la libertà dell’assicurato, libertà che si realizza appunto nel diritto di scegliere il riparatore e quindi di poter cedere il credito senza alcun tipo di obbligo verso l’impresa assicuratrice. Nella comunicazione l’Ivass informa inoltre di aver informato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per l’accertamento dell’eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 37 bis del Codice del Consumo.
Per il Presidente Nazionale SNA, Claudio Demozzi “le Compagnia hanno tutto il diritto di ricercare strumenti e metodi per contenere il costo dei sinistri, ma senza oltrepassare il confine della legittimità e soprattutto senza comprimere eccessivamente i diritti dei danneggiati e dei clienti. Gli Agenti SNA sono sempre stati dalla parte della Legge e dell’equità, dell’etica e della correttezza”.

Fonte: Snachannel.it

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