la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento del contratto. Le condizioni previste

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MILANO – Con la sentenza n. 416 del 2017, la Corte di Cassazione, pronunciandosi su una domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo proposta da parte di un soggetto assicurato, il quale, in sede di stipulazione del contratto non aveva dichiarato di essere affetto da una grave malattia, ha ribadito il principio per il quale in tema di contratto di assicurazioni la reticenza è causa di annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1892 Codice Civile quando ricorrano cumulativamente tre condizioni:
1) l’assicurato abbia fornito una dichiarazione inesatta o reticente;
2) che la dichiarazione inesatta o reticente sia stata resa con dolo o colpa grave, ovvero volontariamente o con inescusabile imprudenza;
3) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore, nel senso che egli non avrebbe dato il proprio consenso al contratto ovvero non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni.
Anna Silvia Soravia

Fonte: www.snachannel.it

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